INTERRUZIONE DELLA FORNITURA: ECCO PERCHÉ NON AVVIENE CON IL CAMBIO DI GESTORE DI LUCE E GAS
L’introduzione del Mercato Libero ha permesso ai consumatori di selezionare in autonomia il proprio fornitore dell’energia elettrica, ottenendo importanti benefici in termini di risparmio dei costi. In aggiunta, l’attivazione di regolamentazione svolta dall’ARERA, limitando pratiche scorrette da parte dei gestori, ha reso meno rischioso l’interruzione della fornitura, tutelando i consumatori nel cambio di gestore dell’energia elettrica.
Cambio gestore energia elettrica senza consenso
Il cambio di fornitore di energia elettrica senza autorizzazione è un fenomeno tristemente in crescita. Infatti, con l’introduzione del Mercato Libero dell’energia un numero crescente di consumatori ha denunciato la ricezione di bollette false da parte di fornitori che avevano avviato la fornitura elettrica senza che i consumatori rilasciassero un effettivo consenso.
È importante sottolineare che il cliente vittima di un cambio di gestore di energia elettrica non autorizzato non è in alcun modo tenuto a corrispondere l’importo della bolletta di energia luce o gas impropriamente emessa. Al tempo stesso è opportuno ricordare che, per poter ripristinare il precedente contratto di fornitura, è sufficiente presentare un reclamo e dimostrare la non validità del contratto attivato senza autorizzazione. Infatti, se non si è prestato il consenso al servizio di fornitura, la società in questione non ha la possibilità di esibire alcun contratto firmato dal cliente.
Al fine di tutelare i consumatori dai contratti di fornitura non richiesti, l’ARERA - Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico - ha definito un elenco di Norme che i fornitori di luce e gas sono tenuti a rispettare. In particolare, l’autorità si è chiaramente espressa in merito alle modalità consentite per la stipulazione dei contratti di fornitura.
A tal proposito, la normativa prevede l’obbligo di verifica e controllo di tutti i contratti stipulati telefonicamente, tramite e-mail, o fuori dagli uffici dell’azienda fornitrice, quali per esempio quelli conclusi in centri commerciali o durante le fiere. Il fornitore del servizio ha quindi sempre il dovere di contattare il consumatore per ufficializzare la stipula del contratto, scegliendo tra due modalità:
- Postale: il fornitore di energia procede all’invio di una lettera al proprio cliente, confermando la validità del contratto.
- Telefonica: attraverso una telefonata registrata, il fornitore del servizio comunica al cliente la conferma del contratto.
Cambio fornitore energia elettrica penali
Il cambio del fornitore dell’energia elettrica non prevede che il consumatore debba corrispondere penali al precedente gestore, né è necessario che vengano sostenute le spese di attivazione del nuovo.
Tuttavia, è necessario non confondere l’operazione di cambio del fornitore dell'energia elettrica con l’interruzione della fornitura. In questo caso è opportuno inviare, in forma scritta, la disattivazione dell’utenza con il precedente fornitore rispettando il termine di preavviso che - usualmente - non è superiore a 30 giorni. È opportuno ricordare che il recesso del contratto può dirsi valido solo dopo la ricezione da parte del gestore della richiesta di interruzione dell’utente.
Per quanto riguarda le penali che il consumatore è tenuto a corrispondere, si suggerisce di verificare preventivamente quanto riportato sul contratto di fornitura. In ogni caso è possibile che il cliente sia tenuto a corrispondere gli oneri per la disattivazione della fornitura, il cui importo può variare in base alle singole condizioni contrattuali nel Mercato Libero, mentre in quello di Maggior Tutela è pari a 23€.
Degna di nota è l’eventualità in cui il consumatore voglia avvalersi della disdetta del contratto per ripensamento: in questo caso l’utente, può esercitare il diritto di ripensamento entro e non oltre 14 giorni dalla data riportata sul contratto. In tal caso non sono previste penali in quanto la richiesta del consumatore è legittimata dalla discrepanza tra le condizioni economiche espresse verbalmente e quelle presenti nel contratto.
Cambio fornitore energia elettrica tempi
Una volta che l’utente ha inoltrato la richiesta di subentro al nuovo operatore, questo è tenuto ad avviare la fornitura non appena sono state completate tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie. In ogni caso, l’azienda erogatrice ha l’obbligo di comunicare le tempistiche previste per l’attivazione del servizio, generalmente comprese tra i 30 e i 60 giorni. In questo modo, la fornitura di energia viene garantita - senza interruzioni - durante l’intero passaggio dal vecchio al nuovo fornitore.
Tuttavia, può accadere che l’erogazione dell’energia elettrica si arresti inaspettatamente: sebbene l’interruzione di energia elettrica senza preavviso rappresenti, a tutti gli effetti, un disservizio, non sempre è prevista la possibilità di ottenere un rimborso.
È opportuno sottolineare che sono soggetti a risarcimento tutti i disservizi di durata superiore alle 8 ore e che il rimborso viene erogato direttamente in bolletta. Tuttavia, è importante verificare che l’interruzione improvvisa di energia sia effettivamente riconducibile ad un malfunzionamento imputabile al fornitore.
Quanto costa cambiare gestore energia elettrica
L’introduzione del Mercato Libero ha permesso ai consumatori di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, stipulando contratti convenienti e in grado di soddisfare le proprie esigenze. Tuttavia, sono ancora molti gli utenti che si interrogano sui costi del cambio di fornitore di energia elettrica.
Cambiare fornitore di energia elettrica comporta costi contenuti e poco rilevanti per l’utente: pertanto, il cliente desideroso di stipulare un nuovo contratto di fornitura energetica non incorre in costi di attivazione, eccetto particolari condizioni o clausole di vendita. Infatti il passaggio da un operatore all’altro non deve comportare costi aggiuntivi né interruzioni di fornitura energetica.
Tra i costi per il cambio di operatore a carico dell’utente rientrano i bolli e i depositi cauzionali normativamente previsti fino ad un importo massimo - e rateizzabile - di 11,5€/ kW consumato. I depositi cauzionali devono essere restituiti entro e non oltre 30 giorni dal termine del contratto.
Infine, è opportuno valutare i costi e le tariffe previsti dall’operatore con cui si stipula il contratto confrontandoli con i propri consumi ed esigenze: la scelta di cambiare operatore per la fornitura di energia elettrica deve essere infatti il risultato di un’attenta analisi degli attori presenti sul mercato. Attraverso una precisa ed approfondita analisi delle offerte luce presenti sul mercato è possibile selezionare l’offerta più adeguata, ottenendo un risparmio nella bolletta luce che può anche essere molto consistente.
In conclusione, l’interruzione di fornitura elettrica e la stipula del contratto con un nuovo operatore è un’operazione semplice e conveniente. In pochi passaggi e senza costi aggiuntivi o interruzioni di servizio ciascun consumatore ha la possibilità di scegliere la soluzione più idonea e conveniente, ideale per conseguire un importante risparmio in bolletta.
Con Next Energy Sunlight Luce&Gas hai energia elettrica da fonti rinnovabili e fino a 60€ di sconto!**
**Sconto di benvenuto frazionato sulle bollette dei primi 12 mesi. Per maggiori informazioni leggi regolamento.
Compila il form, ti ricontatteremo per darti tutte le informazioni che ti servono, gratuitamente e senza impegno.