DEPOSITO CAUZIONALE:
PERCHÉ VIENE RICHIESTO E A QUANTO AMMONTA?
Il deposito cauzionale: di che si tratta?
Quando si stipula un nuovo contratto per la fornitura di luce e gas la maggior parte delle società richiede un deposito cauzionale, ossia una certa somma da pagare tramite bollettino postale. Si tratta di una vera e propria garanzia che il fornitore richiede al cliente per tutelarsi contro situazioni di morosità. Quando un cliente decide di recidere il contratto rispettando ogni aspetto dello stesso, il deposito cauzionale viene restituito, ossia viene scalato dal conguaglio dell'ultima bolletta da pagare prima della rescissione del contratto stesso. Vi sono situazioni particolari in cui il deposito cauzionale non viene restituito e riguardano esclusivamente i mancati adempimenti del consumatore verso il contratto stesso: ad esempio se il contratto prevede una durata minima ed esso viene reciso prima. Eventuali clausole che portano alla mancata restituzione del deposito cauzionale sono sempre riportate all'interno del contratto per cui si consiglia sempre di leggere con attenzione ogni punto dello stesso. Il deposito cauzionale non è richiesto per tutti i contratti: esso, ad esempio, non viene richiesto quando si stipula un contratto con domiciliazione bancaria o postale. In questo caso, infatti, il fornitore non ha la necessità di chiedere una cauzione essendo autorizzato al prelievo per il pagamento delle fatture emesse per l'energia elettrica o il gas. Va infine sottolineato che la quota prevista per il deposito cauzionale è decisa solo in parte dal fornitore. Una normativa dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (ARERA), infatti, ha fissato un tetto massimo per i clienti domestici e ha disposto la regolamentazione per i clienti aziendali che dipende dai consumi. Questo significa che i fornitori non possono richiedere un deposito cauzionale superiore a quello fissato dall'ARERA.
Il deposito cauzionale nel mercato tutelato e nel mercato libero
La richiesta del deposito cauzionale da parte del fornitore non è obbligatoria per legge. Per poter richiedere tale deposito, quindi, deve essere riportata una specifica voce all'interno del contratto che evidenzi la richiesta e le modalità di pagamento dello stesso. Nel caso di contratti con le società di fornitura che operano nel mercato tutelato il pagamento è sempre previsto, in particolare è richiesto espressamente per tutti i clienti che scelgono di effettuare i pagamenti delle fatture tramite bollettino postale. Nella maggior parte dei casi il pagamento del deposito viene richiesto contemporaneamente alla prima bolletta, ossia in un'unica soluzione con i consumi. La corretta suddivisione delle spese, ossia la differenziazione delle singole voci di spesa che permettono di comprendere quali siano i consumi e quali i costi per il deposito, vengono specificati sulla prima pagina della fattura. Va sottolineato che la cauzione non viene richiesta solo quando si stipula un contratto nuovo per l'attivazione di una nuova utenza ma anche in caso di cambio di fornitore. Il nuovo fornitore, infatti, dovrà in ogni caso consegnare un nuovo contratto al cliente: in questo caso un eventuale precedente deposito cauzionale sarà rimborsato al cliente dal precedente fornitore, ossia scalato dal costo della bolletta finale che viene emessa prima del passaggio di fornitura.
Come non pagare il deposito cauzionale
L'unico modo per avere la certezza di non dover pagare il deposito cauzionale nel momento dell'attivazione di un contratto è scegliendo la fatturazione elettronica e il pagamento tramite domiciliazione bancaria o postale. Se si opta per il pagamento con il classico bollettino postale, invece, il fornitore richiederà tale pagamento. Come già accennato non è possibile definire l'ammontare del deposito in quanto questo varia a seconda del fornitore e a seconda del periodo durante il quale si stipula il contratto. Può essere tuttavia possibile comprendere quale sia il tetto massimo: per i clienti che stipulano un contratto di utenza domestica per l'energia elettrica, infatti, l'ARERA ha definito un tetto massimo pari a 34.5 euro, derivante da una valutazione dei consumi e della potenza (che per le utenze domestiche è solitamente pari a 3 kW). Anche per il gas l'ARERA ha definito dei tetti massimi di spesa che, a differenza dei consumi energetici per l'elettricità, sono suddivisi in scaglioni di consumo. In particolare, il deposito non può superare i 25 euro in caso di contratto che prevede consumi inferiori ai 500 Smc all'anno. Per contratti con consumi maggiori, ossia fino a 5mila Smc all'anno, il deposito cauzionale non può superare i 77 euro. Particolari condizioni che prevedono consumi superiori ai 5mila euro all'anno prevedono solitamente contratti con pagamento tramite domiciliazione bancaria. In caso contrario, tuttavia, se si opta per il pagamento con bollettino e quindi viene richiesto il pagamento del deposito cauzionale, la normativa prevede che non possa essere richiesta una somma superiore a una somma corrispondente a una mensilità di consumo medio annuo.
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