CHIUSURA CONTRATTO GAS:
ECCO COME EFFETTUARLA

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Hai necessità di disdire un contratto di fornitura gas? Vediamo quali sono le procedure necessarie e le tempistiche per richiedere la chiusura del contratto.

In caso di mancato pagamento della bolletta del gas il fornitore può richiedere al distributore il distacco della fornitura. La sospensione non può avvenire senza preavviso. Per legge, infatti, la sospensione del gas deve seguire un iter ben definito per poter essere legittima. La normativa relativa alle modalità e ai tempi per la sospensione del gas è riportata nell'allegato A del TIMG, il Testo Integrato Morosità Gas. 

Nel momento in cui il fornitore scopre che un cliente è moroso deve inviargli la Comunicazione di Costituzione in Mora tramite raccomandata A/R o PEC. Questa comunicazione deve riportare il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento degli arretrati, specificando che il mancato pagamento porterà alla sospensione della fornitura. Sulla lettera dovranno essere riportati i recapiti e le modalità per ricevere la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento (email, telefono, fax o altro). Dovranno essere specificati, inoltre, i costi per la sospensione e per l'eventuale riattivazione del servizio di fornitura. Il termine per il pagamento, per legge, non può essere inferiore a quindici giorni dall'invio della raccomandata (non dalla ricezione). In caso di invio di PEC, invece, il termine di pagamento non può essere inferiore a sette giorni dal ricevimento della consegna. 

La procedura di sospensione del gas può essere avviata dopo tre giorni dal termine ultimo per il pagamento della mora. In caso di mancata ricezione del documento che attesti l'avvenuto pagamento, il fornitore può chiedere al distributore il distacco del gas per il cliente moroso.

Quando non si può procedere alla sospensione del gas

Esistono tuttavia dei limiti che non permettono il distacco del gas. L'ARERA, infatti, vieta che il distacco del gas possa avvenire di venerdì, sabato, domenica o festivi. In caso di mancato rispetto di tutti gli step previsti dalla normativa per la messa in mora, la sospensione viene ritenuta illegittima.

E ancora, non si può procedere con il distacco di fornitura nel caso in cui il cliente abbia presentato una lettera di reclamo al sollecito di pagamento e tale lettera sia rimasta senza risposta. 

Esistono, tuttavia, alcuni clienti definiti dall'ARERA non disalimentabili. Essi non possono quindi ricevere lettere sulla sospensione della fornitura ma esclusivamente solleciti di pagamento. Questi clienti sono coloro che svolgono particolari attività, come strutture pubbliche e private che operano nell'assistenza e nell'educazione (case di cura, cliniche, ospedali, scuole, carceri o altro).

Come riattivare la fornitura dopo la sospensione per morosità

In caso di distacco, per poter avere nuovamente la fornitura di gas è necessario pagare gli arretrati. Non è possibile evitare il pagamento della bolletta cambiando fornitore.

Bisogna inviare al fornitore la documentazione dell'avvenuto pagamento con le modalità indicate dal fornitore. Non appena il fornitore riceve la documentazione deve fare richiesta immediata al distributore di zona per la riattivazione del gas al cliente. La riattivazione del gas deve avvenire entro un giorno lavorativo dal momento in cui il fornitore effettua la richiesta.

Eventuali ritardi sulla riattivazione della fornitura possono essere dovuti sia a un errore del fornitore sia del distributore. Le eventuali problematiche relative al riallaccio, tuttavia, sono spesso da attribuire al distributore. È lui, infatti, che deve riattivare il gas, mentre il fornitore deve limitarsi a effettuare una comunicazione.

In caso di problemi e mancanza di immediato riallaccio del gas il consumatore potrà ricevere un indennizzo che dipende dalla classe di appartenenza, ovvero dalla portata di gas attiva per quell'utenza, e dai giorni di ritardo rispetto alla data prevista. In caso di classe G6, ad esempio, ossia in caso di allacciamento tipico per utenza domestica, il ritardo di un giorno prevede un rimborso di 35 euro. In caso di attesa doppia o tripla, il rimborso diventa di 70 e 105 euro. 

Il rimborso è dovuto al cliente dal distributore e non dal fornitore. Pertanto può essere scalato dalla bolletta ma solo nei termini legati alla gestione del contatore, vale a dire ad altre voci relative alla parte della bolletta che riporta le spese per la distribuzione, e non per la vendita del gas, gestita invece dal fornitore.

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